Tutti i professionisti o le ditte individuali che non hanno i requisiti per poter accedere al regime forfettario applicano il regime semplificato che è anche il regime contabile naturale per le società di persone come le SNC e le SAS.

L’applicazione di questo regime prevede maggiori adempimenti da parte dell’imprenditore/libero professionista, è previsto infatti l’obbligo della tenuta:

  • dei registri IVA (acquisti, vendite e corrispettivi)
  • del registro dei beni ammortizzabili
  • del libro unico del lavoro se ci sono dipendenti

Il principale vantaggio nell’applicazione di questo regime, che lo differenzia rispetto al regime forfettario, è la possibilità di dedurre dai ricavi o compensi i costi inerenti l’attività. A differenza del regime forfettario che, come spiegato in questo articolo “COME RISPARMIARE COL REGIME FORFETTARIO” , prevede una deduzione forfettaria dei costi dai ricavi, nel regime semplificato abbiamo una deduzione analitica cioè fattura per fattura purchè i costi che sostieni siano inerenti l’attività che svolgi, questo significa che i costi sostenuti sia l’attività professionale che per la sfera personale sono deducibili solo in parte in base a delle regole ben precise.

Per costi inerenti l’attività si intendo a titolo di esempio le spese per energia elettrica del negozio, le spese telefoniche fisse, le spese del carburante per i mezzi aziendali, le spese per l’aggiornamento professionale, le spese per l’acquisto di beni strumentali (il furgone, la postazione pc etc etc), le spese pubblicitarie o le spese per la cancelleria e così vià.

Per poter dedurre questi costi sarà necessaria la fattura di acquisto che riporta la tua partita iva.

L’IVA

Tra gli ulteriori adempimenti vi sono quelli ai fini IVA, è previsto infatti il versamento di questo tributo con scadenze trimestrali sulla base della differenza tra l’iva che addebiti ai tuoi clienti nelle fatture che emetti e l’iva che ti viene addebitata sulle fatture di acquisto dai fornitori.

Le scadenze sono:

 – 1° trimestre entro il 15/05

– 2° trimestre entro il 20/08

– 3° trimestre entro il 15/11

– 4° trimestre entro il 16/03 dell’anno successivo

L’IRPEF

La determinazione del reddito, sul quale vengono poi calcolate le imposte, avviene in base al principio di cassa cioè come differenza tra i compensi incassati e le spese effettivamente sostenute nell’anno.  

Questo reddito è soggetto a IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e si calcola sulla base di aliquote suddivise per scaglioni:

  1. da 0 a 15000 – 23%
  2. da 15001 a 28000 – 27% sul reddito eccedente i 15001
  3. da 28001 a 55000 – 38% sul reddito eccedente i 28001
  4. da 55001 a 75000 – 41% sul reddito eccedenti i 55001
  5. da 75001 – 43% sul reddito eccedente i 75001

Al reddito così determinato si applicano poi le deduzioni e le detrazioni previste per questa tipologia di imposta:

  • le spese deducibili riducono ulteriormente il reddito complessivo
  • le spese detraibili, come le spese per l’istruzione di figli, le spese mediche o le spese sostenute per lavori di risparmio energetico come l’eco-bonus vanno a diminuire direttamente l’imposta.

NB: le spese detraibili e deducibili previste per l’IRPEF non sono previste per il regime forfettario e questo costituisce uno dei criteri sui quali basare la scelta del regime da adottare, si può valutare l’effettivo risparmio fiscale di un regime rispetto all’altro solo con una simulazione nel calcolo delle imposte.

A queste imposte si aggiungono i contributi previdenziali il cui approfondimento lo puoi trovare nell’articolo “APRIRE LA PARTITA IVA, COME SI FA E QUANTO COSTA”(inserire link articolo) che ti invito a leggere.

Questo articolo non può di certo ritenersi esaustivo per trattare tutti gli aspetti relativi a questo argomento, ti invito quindi a contattarmi se hai dubbi e domande.