Quest’anno il 1 luglio porta diverse novità. Tra queste c’è anche l’obbligo di emettere le fatture all’estero e le autofatture sulle fatture d’acquisto senza iva in modalità elettronica.

Più in particolare parliamo delle fatture ricevute con applicazione del “reverse-charge” cioè quel particolare metodo di applicazione dell’iva per cui l’imposta viene versata allo Stato non dal cedente, come avviene di solito, ma dal cessionario, proprio per questo è anche detto “inversione contabile”.

Il reverse – charge si applica nello scambio di beni e servizi tra stati appartenenti all’unione europea, cosiddetto “reverse – charge esterno”, oltre che per specifiche attività interne al nostro paese come ad esempio le fatture per il comparto edile o per i servizi di subappalto, il cosiddetto “reverse-charge interno”.

Il meccanismo dell’inversione contabile prevede per chi riceve una fattura senza iva e con la dicitura “reverse-charge” l’emissione di un’autofattura per l’importo corrispondente all’iva sull’acquisto.

Fino al 30 giugno l’emissione di questa autofattura era cartacea e comportava l’obbligo di comunicare i dati delle fatture estere all’Agenzia delle Entrate attraverso l’ esterometro ma dal 1 luglio le cose cambiano perché viene introdotto l’obbligo di emettere le autofatture in modalità elettronica eliminato così l’ esterometro.

Ma non solo, diventeranno elettroniche anche tutte le fatture emesse verso clienti con sede in un paese UE, anche in questo caso prima del 1 luglio non vi era alcun obbligo sulla modalità di emissione che poteva quindi essere cartacea o elettronica.

I tempi di emissione delle fatture

Nel caso delle fatture attive nei confronti di clienti esteri UE la procedura è del tutto uguale a quella prevista per una fattura elettronica, occorrerà inserire come codice destinatario “XXXXXXX” e ci sarà tempo per l’invio entro 12 giorni dalla cessione o prestazione.

Per le fatture ricevute da clienti esteri UE bisognerà emettere l’autofattura elettronica con tipologia TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72) a seconda dei casi. L’invio deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Per le autofatture da reverse charge interno invece la tipologia di documento è TD16.

Probabilmente per la maggior parte delle aziende o professionisti questo argomento sarà una novità perché in genere se ne occupava sempre il commercialista che provvedeva a emettere le autofatture cartacee, registrale e inviava l’esterometro. Dal 1 luglio, se utilizzi un software specifico per l’emissione delle fatture elettroniche o gestisci in autonomia la contabilità sarà bene consultare il tuo fornitore del programma per poter far fronte a questo nuovo adempimento contabile e fiscale.